IMU, la Giunta comunale può differire l’acconto

Pubblicato il 09 giugno 2020

Data l’imminente scadenza del 16 giugno, entro la quale i contribuenti devono versare la prima rata dell’IMU per l’anno 2020, il MEF è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti circa la possibilità dei Comuni – in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 - di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza.

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020, puntualizza alcuni aspetti importanti del suddetto differimento dei termini da parte dei Comuni, indicando anche le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata.

In primis, il Dipartimento ricorda che l’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, viene loro riconosciuta direttamente dall’articolo 52 del Dlgs. n. 446 del 1997 e dall’articolo 6, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, oltre che dalla giurisprudenza amministrativa.

Alla luce di ciò, si riconosce agli enti locali la possibilità, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, di fissare il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore.

Per quanto concerne, poi, le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio comunale.

IMU, differimento con ordinanza della Giunta Comunale ma a condizione

Nella risoluzione in oggetto si chiarisce anche se la suddetta facoltà di differimento possa essere esercitata mediante ricorso alla delibera di Giunta comunale.

Il MEF ammette che tale possibilità è riconosciuta difronte a situazioni emergenziali – come per esempio l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto - con la precisazione, però, che la delibera di Giunta dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio comunale.

È preclusa, invece, la possibilità di delegare alla Giunta comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio comunale, il potere di differire i termini del versamento, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza.

Il ricorso alla delibera di Giunta per il differimento dell’acconto IMU sembra essere una soluzione adottabile, almeno inizialmente, vista la tempistica più breve di quella consiliare. In tal modo, si consente ai cittadini di conoscere in anticipo, rispetto alla scadenza di legge, le determinazioni dell'ente locale. Tuttavia, tale delibera dovrà essere necessariamente ratificata dal Consiglio comunale entro il 31 luglio, termine di approvazione dei bilanci di previsione.

Specifica ulteriormente la risoluzione che “tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria”.

Pertanto il Comune non può differire la scadenza del 16 giugno – per esempio – per i versamenti aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva, classificati nel gruppo catastale D, la cui aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato.

IMU. Il Comune non può disapplicare sanzioni e interessi

Circa il dubbio di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, la risoluzione specifica che “ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le stesse considerazioni”.

Pertanto, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge.

In virtù dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, dunque, l’ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite, anche se però può, comunque, introdurre agevolazioni, vale a dire ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

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