Imu, è legittimo il pagamento del nudo proprietario?

Pubblicato il 14 luglio 2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha affrontato una causa relativa alla soggettività passiva in tema di Imu – Imposta municipale su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (Dl 201/2011).

Imu: soggettività

In particolare sotto la lente del Fisco è il contenzioso sorto da un avviso di accertamento emesso dal comune di Palermo per Imu dell’anno 2018 non pagata dal titolare del diritto di abitazione.

Tuttavia, dagli atti di causa, è risultato che il comune di Palermo ha ricevuto il pagamento dell’Imu in contestazione da parte del nudo proprietario dell'immobile in luogo del titolare del diritto di abitazione.

Ma il comune non ritiene assolto il pagamento effettuato da persona diversa dal titolare del diritto di abitazione. Infatti, tale diritto è più compresso dal diritto d’uso e non consente di cederlo a terzi e dare in locazione la casa gravata da questo diritto.

Si ricorda che soggetto passivo dell’imposta municipale è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Dunque, è tenuto al pagamento Imu il proprietario ovvero in mancanza di una piena proprietà colui che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene.

Tuttavia, il contribuente ricorreva in appello contro la sentenza del giudice di prime cure.

Imu e nudo proprietario

Con la sentenza n. 4939 del 9 giugno 2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso.

I giudici tributari siciliani hanno ripreso quanto affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 33112/2018 che ha affermato come – ai fini dell'imposta in argomento - vi sia una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento.

Dunque, essendo agli atti che il Comune ha ricevuto il pagamento dell’imposta da parte del nudo proprietario, il comune non può nuovamente pretendere il tributo verso il titolare del diritto di abitazione.

Ciò è supportato dalla disciplina Imu il cui presupposto è il possesso di fabbricati e l’imposta è dovuta dai proprietari di fabbricati, che hanno il possesso e dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

In conclusione, sussistendo il pagamento del tributo da parte di uno dei soggetti passivi e stante l'impossibilità di duplicare per lo stesso cespite l'imposizione, si ritiene illegittima la pretesa avanzata dal Comune.
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