Arrivano le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta municipale propria (Imu), di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istituito un nuovo codice.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 29 del 29 maggio 2020, ricorda che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Si evidenzia che gli immobili delle imprese edilizie, esenti dal 2013 al 2019, con la nuova Imu tornano ad essere assoggettati al pagamento per il 2020 e 2021 (comma 751 della legge di Bilancio 2020, la n.160/2019) con aliquota base pari all'1 per mille.
Le amministrazioni comunali possono aumentare l'aliquota fino al 2,5 per mille o ridurla fino ad azzerarla.
Nel 2022 torneranno ad essere esenti.
Gli immobili devono essere costruiti dall'impresa che ne è titolare e devono essere destinati alla vendita e non devono essere locati.
L’Agenzia, dunque, con la risoluzione in argomento:
In sede di compilazione del modello F24, i codici sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
Inoltre, informa che per i versamenti dell’Imu tramite il modello F24 EP sono confermati i codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i codici sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
Nel documento di prassi sono forniti ulteriori chiarimenti in relazione agli anni d’imposta fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di riferimento” dei modelli F24 e F24 EP:
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