Dalla Corte di cassazione sono giunti alcuni chiarimenti in merito alla nomina ex art. 78 c.p.c. del curatore speciale di società di capitali, nell'ambito dei giudizi d'impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Nel contesto societario, si rammenta, la nomina del curatore speciale viene effettuata per evitare che in situazioni di urgenza venga a mancare la persona a cui spetta la rappresentanza della persona giuridica o nelle ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentata e rappresentante legale, laddove quest'ultimo sia portatore di un interesse incompatibile con quello della società.
In tali casi, il legislatore ha previsto la figura del curatore speciale, soggetto legittimato a rappresentare la persona giuridica stessa che sia temporaneamente priva di rappresentanza o, come detto, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.
Nella vicenda specificamente esaminata, la Suprema corte si è occupata di una causa promossa per impugnare la delibera assembleare di una Srl, in pendenza della quale era stato nominato un curatore speciale in considerazione del ritenuto potenziale conflitto d'interessi tra amministratore e società.
Con ordinanza n. 38883 del 7 dicembre 2021, gli Ermellini hanno, in primo luogo, evidenziato come il conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato non sia di per sé immanente nell'impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Diversamente opinando, la nomina del curatore speciale dovrebbe essere disposta in tutte, o quasi tutte, le cause promosse in opposizione delle delibere assembleari o, tanto più, delle deliberazioni consiliari.
Affinché, quindi, lo strumento dell'art. 78 c.p.c. non diventi un'arma impropriamente utilizzata all'interno di qualsivoglia processo, è necessario che il giudice chiamato a provvedere alla nomina medesima, adoperi il relativo potere con particolare cautela.
Da qui l'enunciazione di apposito principio di diritto: "Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi d'impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale".
Inoltre - ha continuato la Cassazione - non può ritenersi fondata una valutazione di conflitto d'interessi in capo all'amministratore solo per il fatto che la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio.
Ravvisare, in tale frangente, un'immanente situazione di conflitto d'interessi, infatti, potrebbe indurre alla nomina di un curatore speciale in quasi tutti i giudizi contro le deliberazioni assembleari o consiliari, di tal ché il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.
A seguire, la Suprema corte ha sciolto i nodi relativi alla competenza sulla nomina di curatore speciale in corso di causa pendente e in tema di impugnazione del relativo provvedimento.
Orbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. in corso di causa pendente "avviene incidentalmente, quale sub-procedimento, all'interno del giudizio stesso, con istanza da proporre allo stesso giudicante".
Il provvedimento di quest'ultimo, se si tratta di giudice delegato alla trattazione, è suscettibile di essere riconsiderato dal Collegio del Tribunale, in sede decisoria.
Nondimeno, è ammissibile anche il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.
Per la Corte, in definitiva, il provvedimento di nomina del curatore speciale costituisce una misura di giurisdizione volontaria, per la quale il legislatore si è limitato a rinviare, quanto al presupposto del conflitto d'interessi, alle nozioni generali, e a prevedere, quanto ai profili processuali, la competenza del capo dell'Ufficio innanzi al quale la causa della essere intrapresa.
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