I lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, possono accedere a un specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). Il trattamento deve essere inviato dall'amministratore giudiziario, entro un congruo termine, tramite il portale “cigsonline”. All’istanza deve essere allegato l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, con indicazione di nome, cognome e codice fiscale.
Ne dà notizia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 10 del 6 maggio 2019.
Il D.Lgs. n. 72/2018, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”, all’art. 1 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione.
Le risorse finanziarie sono state ripartite con Decreto Interministeriale n. 2 del 29.03.2019. A tal fine, il legislatore ha previsto un importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno 2020.
La misura si applica a tutti i casi in cui si tratta di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di CIGO e CIGS, oppure che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di CIGO/CIGS, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile o, infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento.
L’ammortizzatore sociale è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
Il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concesso per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio “2018-2019-2020”, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il trattamento non può essere richiesto per:
Il trattamento cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui sopra si realizzano ed è revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
Come precisato in premessa, il trattamento di integrazione salariale deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, entro un congruo termine, tramite il portale “cigsonline”. Acquisita l’istanza, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ne dà tempestiva comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS.
L’accordo sottoscritto all’esito del confronto sindacale deve contenere la quantificazione dell’onere di spesa, sulla base del massimale CIGS previsto per l’annualità di riferimento. Inoltre, deve essere trasmesso dal Prefetto competente per territorio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, tramite Pec all’indirizzo dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
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