Il MEF ha fornito chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
La precisazione è stata chiesta dalla società Enel Italia che richiedeva se il canone unico minimo di occupazione di 800 euro fosse dovuto anche nel caso di occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione di servizi di pubblica utilità, in particolare nel settore della distribuzione ed erogazione di energia elettrica.
Con la risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa che “fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale”.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Legge n. 160/2019 ha abrogato l’Imposta di Pubblicità e i Diritti di Pubbliche Affissioni di cui al D.Lgs. 507/93 e ha istituito il Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Esso unifica i tre tributi TOSAP, COSAP e Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni (ICP).
Il nuovo Canone non ha natura tributaria come, invece, era per la TOSAP e l’Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, bensì patrimoniale; pertanto, potrà essere riscosso solo in sede ordinaria. Di conseguenza non è possibile emettere, per mancati pagamenti, avvisi di accertamento; inoltre, nei casi di morosità vanno comminate sanzioni per violazione a norme regolamentari.
Il CUP è, quindi, dovuto per: l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
Obbligati, in solido, ad effettuare il pagamento del canone unico patrimoniale 2021, sono il titolare dell'impianto pubblicitario (autorizzato all'effettuazione della pubblicità) e le ditte reclamizzate attraverso l'impianto stesso.
Il quesito a cui il MEF risponde, con la risoluzione n. 3/DF, è se anche le società che fanno parte della filiera del sistema elettrico nazionale siano tenute, a decorrere dal 2021, al pagamento del canone unico patrimoniale
La Società elettrica evidenzia che la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione.
Queste fasi sono inscindibili poiché legate da vincolo di complementarietà e di esclusività, in quanto tutte le attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre.
Pertanto, ENEL, richiamando quanto già precisato nelle circolari n. 1/DF del 20 gennaio 2009 e nella risoluzione n. 7/DF del 14 maggio 2002, in materia di TOSAP e di COSAP, ha ritenuto che l’attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento abbia le caratteristiche della strumentalità, nonché della complementarietà e della esclusività, rispetto a quella di distribuzione dell’energia.
Il Ministero ricorda che la Legge n. 160/2019, che ha introdotto il canone unico patrimoniale, al comma 831 prevede una particolare disciplina relativa alle occupazioni effettuate per l’erogazione di pubblici servizi a rete.
La norma prevede, infatti, che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa stabilita dalla norma. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
La norma di interpretazione autentica del suddetto comma 831, recata dall’articolo 5 del Dl 146/2021 (decreto Fiscale), ha fornito la corretta comprensione circa l’applicazione del canone per le occupazioni permanenti di suolo pubblico da parte di alcune imprese di pubblici servizi, specificando che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale.
Ovviamente il fatto che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di “trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale” e non anche a quella di produzione, non può essere letta in senso limitativo, visto che l’indicazione data dal Legislatore era solo esemplificativa.
Secondo il MEF, pertanto, è da ritenere che il canone unico patrimoniale di 800 euro sia dovuto anche dalle imprese di produzione di energia elettrica, essendo tale attività ricompresa tra quelle strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità per i quali è previsto il pagamento del CUP.
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