Imprese minori. Pagamenti tracciabili per Ecobonus e Sismabonus

Pubblicato il 24 ottobre 2018

Vengono forniti chiarimenti per la fruizione, da parte di imprese minori che adottano il regime di cassa, delle agevolazioni Ecobonus e Sismabonus.

Si chiede all’agenzia delle Entrate se, per le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata e che determinano il reddito d’impresa in base alle disposizioni contenute nell’art. 66 del TUIR, le spese per gli interventi di adeguamento sismico e di risparmio energetico, che danno diritto alle relative detrazioni, si possano considerare sostenute nel momento di effettuazione del pagamento, con l’obbligo di effettuare lo stesso con bonifico bancario, oppure se dette spese si considerano sostenute nel momento in cui le prestazioni sono ultimate, con possibilità di pagare con mezzi diversi dal bonifico.

Imprese che adottano il regime di cassa sono tenute al pagamento con bonifico

La soluzione che le Entrate forniscono, con risposta n. 46 del 22 ottobre 2018, è che i titolari di reddito d'impresa che adottano il regime di cassa, per beneficiare delle dette agevolazioni, devono effettuare il pagamento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico mediante bonifico bancario o postale, in quanto tali spese rilevano nel momento dell'effettivo pagamento secondo il suddetto principio di cassa.

La risposta ricorda che la normativa in materia non prevede l’obbligo di pagamento mediante bonifico per i soggetti esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.

Invece, l’art. 66 del Tuir prevede che il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata (articoli 18 e 20, D.P.R. n. 600/1973), se non scelgono la tenuta della contabilità ordinaria, è quello del criterio di cassa.

Le imprese minori, quindi, che determinano il reddito secondo il principio di cassa, devono certificare l’esborso per le spese relative all’Ecobonus e Sismabonus con bonifico, bancario o postale. Inoltre, il diritto alla detrazione sorge nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.

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