Con il decreto legislativo n. 221 del 29 ottobre 2016, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 277 del 26 novembre, si dà attuazione al riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, al fine di dare slancio agli investimenti nel settore marittimo e favorire la crescita dell'occupazione.
Per quanto riguarda la comunicazione all’agenzia delle Entrate riguardante l’opzione per la determinazione della base imponibile in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con determinati requisiti – Tonnage tax (art. 155, Tuir), il Dlg 221/2016 stabilisce che dopo i 10 anni di irrevocabilità dell’opzione, la stessa si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
E’ possibile esercitare la detta opzione solo per navi traghetto che imbarcano personale italiano e comunitario.
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