Imprese in fallimento o in amministrazione straordinaria. Operativi gli esoneri per il contributo di licenziamento e per le quote di accantonamento TFR

Pubblicato il 20 dicembre 2018

Il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 (c.d. “Decreto Genova”) ha reintrodotto, per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori o la stiano cessando.

In aggiunta, è stata prevista la possibilità - per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che usufruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 - di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. “contributo di licenziamento”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy