Imprese consorziate, sì alla detrazione d’imposta del Bonus facciate

Pubblicato il 24 novembre 2020

Nella risposta ad interpello n. 555 del 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate rende ulteriori precisazioni in merito al cosiddettoBonus facciate: l’agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che prevede il riconoscimento di una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

La nuova specificazione riguarda la spettanza del beneficio con riferimento ai consorzi immobiliari, ossia consorzi costituiti da imprenditori che svolgono prevalentemente attività commerciale e che detengono l'uso ed il godimento di una o più unità immobiliari ricompresa nel centro.

Il caso

Un Consorzio fa presente che sono attualmente in corso lavori di ripristino delle facciate esterne in taluni degli edifici (sia con destinazione abitativa che non abitativa) del Consorzio che rientrerebbero per loro natura nel c.d. "bonus facciate” e che sarà lo stesso Consorzio a sostenere le spese per il rifacimento delle parti comuni degli edifici e degli esterni e a riaddebitarle, pro quota, ai singoli proprietari possessori degli immobili oggetto di intervento edilizio.

La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è se in relazione agli interventi prospettati (ripristino delle facciate esterne), spetti alle imprese consorziate ed ai privati possessori degli immobili la detrazione di cui all'articolo 1, commi 219-224, della Legge n. 160/2019 e a chi possano essere demandati tutti gli adempimenti per la legittima fruizione della medesima detrazione.

Consorzi immobiliari con Bonus facciate

Nella risposta n. 555/2020, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la norma di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge di Bilancio 2020, già analizzata nella circolare n. 2/E/2020.

L’Agenzia ribadisce che sotto il profilo soggettivo l'agevolazione spetta a tutti i contribuenti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla categoria di reddito di cui sono titolari.

Sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti detenuti in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio, ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Dal Regolamento del Consorzio emerge che lo stesso è il soggetto deputato alla manutenzione degli immobili facenti parte del comprensorio, mentre le relative spese sono a carico delle imprese consorziate e/o dei privati che posseggono gli immobili oggetto di intervento.

Pertanto, il consorzio, che ha anticipato l'esborso finanziario complessivo per gli interventi agevolabili, è vincolato a riaddebitare le spese pro quota ai titolari degli immobili sui quali è stata fatta la manutenzione; quindi, può desumersi che le suddette spese sono sostenute dai titolari degli immobili oggetto di intervento.

Secondo l‘Agenzia delle Entrate, quindi, le imprese consorziate e/o i privati proprietari degli immobili possono beneficiare del bonus facciate per le spese rimaste effettivamente a loro carico.

Infine, per ragioni di semplificazione, l’Agenzia ritiene che gli adempimenti che devono essere posti in essere per fruire della predetta detrazione restano a carico del consorzio stesso.

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