Il trattamento di integrazione salariale in favore di lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è autorizzato esclusivamente con il pagamento diretto da parte dell’INPS. L’Istituto Previdenziale, inoltre, provvede al monitoraggio della spesa nel rispetto dello specifico limite definito dal Decreto Interministeriale n. 2 del 29.03.2019 – pari a 7 milioni di euro per quest’anno - dandone comunicazione semestrale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 8342 del 14 maggio 2019, ad integrazione di quanto contenuto nella precedente circolare n. 10 del 6 maggio 2019.
La norma che disciplina la “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161” è contenuta nel D.Lgs. n. 72/2018. In particolare, all’art. 1 è previsto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art. 41, del D.Lgs. n. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione.
Le risorse finanziarie sono state ripartite con Decreto Interministeriale n. 2 del 29.03.2019. A tal fine, il legislatore ha previsto un importo di:
La tutela appena descritta si applica alle aziende che risultano escluse dal campo di applicazione della CIGO e CIGS o che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di CIGO o CIGS, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile.
L’ammortizzatore sociale è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale.
In merito alla durata del sostegno al reddito, il Ministero del Lavoro precisa che esso può essere concesso per un arco temporale massimo di 12 mesi nel triennio “2018-2019-2020”. L’ammortizzatore sociale, inoltre, garantisce il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 6, del D.Lgs. n. 148/2015.
La tutela, però, non opera indistintamente per tutti i lavoratori, poiché la norma ammette dei casi di esclusione. In particolare, il trattamento non può essere richiesto per:
Quindi, laddove si realizzasse una delle suddette condizioni, il trattamento cessa di essere liquidato. Mentre scatta la revoca, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
Il trattamento di integrazione salariale deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, entro un congruo termine, tramite il portale “cigsonline”. Acquisita l’istanza, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ne dà tempestiva comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS.
L’accordo sottoscritto all’esito del confronto sindacale deve contenere la quantificazione dell’onere di spesa, sulla base del massimale CIGS previsto per l’annualità di riferimento. Inoltre, deve essere trasmesso dal Prefetto competente per territorio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, tramite Pec all’indirizzo dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
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