Il dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato indicazioni in merito al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, CIGS per cessazione, ex art. 44 del DL. 109/2018.
La circolare n. 5 del 27 marzo 2019 ha trattato, in particolare, la possibilità di dare sostegno al reddito ai lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia, attraverso l’accesso al trattamento di CIGS per crisi per cessazione, a seguito della scadenza del contratto di appalto sottoscritto con l’azienda committente, a sua volta in cassa integrazione.
Ciò è possibile, spiega il ministero del Lavoro, a patto che il contratto d’appalto fosse ancora vigente al momento della decisione dell’azienda committente di cessare l’attività produttiva.
Le imprese appaltatrici hanno manifestato difficoltà nell’accedere alla CIGS quando hanno in essere un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e, quindi, non hanno interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto, nelle more della fruizione della CIGS per cessazione.
In materia, il Dlgs 148/2015, articolo 20, comma 1, lettere c) e d), ha stabilito che venga applicata la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale:
Deve poi menzionarsi il decreto del ministero del Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016, il quale specifica, all’articolo 5, comma 2, che la CIGS per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.
Al fine di dare una tutela ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che, diversamente, non potrebbero avvalersi della CIGS, la circolare n. 5/2019 consente l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione, ai sensi dell’articolo 44 del DL n. 109/2018, quando avviene la chiusura dell’attività dell’azienda appaltatrice, come conseguenza della scadenza del contratto di appalto dovuta alla cessazione di attività dell’azienda committente, qualora il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione della committente di cessare l’attività produttiva.
Non incide, prosegue la nota, il fatto che il contratto di appalto sia in scadenza e non venga prorogato, proprio a causa della cessazione dell’attività della committente.
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