E' pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 185 del 10 agosto 2018, il Dlgs n. 95 del 20 luglio 2018 che integra e corregge il Dlgs n. 112/2017 sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (impresa che esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).
Sul reddito delle imprese sociali, si stabilisce che:
Le disposizioni relative alla detrazione Irpef e alla deducibilità Ires si applicano anche agli atti di donazione e ai contributi di qualsiasi natura in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.
Irpef
La detrazione Irpef del 30% opera con riferimento alle somme investite (dopo l'entrata in vigore del Dlgs 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.
L’investimento massimo detraibile:
Ires
Ai fini Ires non concorre alla formazione del reddito il 30% della somma investita (dopo l'entrata in vigore del Dlgs 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse le cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.
L’investimento massimo deducibile:
Le imprese sociali già costituite sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina entro 18 mesi, non più 12.
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