La gestione di due attività diverse sugli stessi beni, con diversa contabilità e diverso regime di deduzione Iva, comporta che, per la detraibilità Iva del costo sostenuto, occorre rifarsi al principio dell’inerenza con l’attività esercitata.
Nella fattispecie trattata dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 5954 del 28 febbraio 2019, un contribuente conduce un’impresa agricola con complementare attività di agriturismo. Per le due attività ha scelto due regimi fiscali differenti: l’impresa agricola segue il regime ordinario mentre l’attività agrituristica è regolata dalla detrazione a forfait nella misura del 50% dell’Iva sulle fatture emesse.
Il contribuente ha eseguito dei lavori per la realizzazione di una piscina e di alloggi destinati all’attività agrituristica ed ha imputato i costi all’attività agricola, deducendoli integralmente.
Gli Uffici del Fisco hanno contestato l’indetraibilità dell’imposta sostenendo che i costi fossero inerenti all’attività agrituristica e non a quella agraria.
Arrivata la causa davanti ai magistrati della Cassazione, è stato sottolineato come bisogna dare rilevanza all’autonomia fra la categoria catastale di un immobile, la sua destinazione urbanistica ed edilizia, l’eventuale vincolo storico, da un lato, e il regime fiscale dall’altro.
La scelta dell’imprenditore di gestire due attività sugli stessi beni, organizzandoli in due aziende diverse, con diversa contabilità e diverso regime di deduzione dell’Iva passiva, richiede l’analisi dell’inerenza dei costi sostenuti alla specifica impresa.
Dalla documentazione presentata, emerge chiaramente che si tratta di opere connesse all’attività agrituristica e non all’impresa agricola. Pertanto i costi non sono ascrivibili a questa ed al regime a cui è sottoposta. Il soggetto, quindi, non può beneficiare della detrazione Iva.
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