Le imposte versate in Svizzera sul reddito da lavoro dipendente in caso di lavoratore residente in Italia che abbia lavorato e soggiornato per più di 183 giorni all’estero, sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta in Italia, fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo. Questo, al netto delle eventuali somme di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
La Corte di cassazione si è pronunciata su di una controversia avente ad oggetto il diniego serbato dall’Amministrazione finanziaria rispetto alla domanda di rimborso delle maggiori imposte per Irpef, impugnato da un lavoratore, residente in Italia ma che aveva lavorato all’estero per 186 giorni.
Il prestatore aveva presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, corrispondendo le relative imposte di cui aveva poi chiesto il rimborso in considerazione del divieto di doppia imposizione (ex art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera).
La CTR aveva dato ragione al contribuente alla luce della pretesa intassatibilità, in Italia, dei redditi da lavoro dipendente conseguiti in Svizzera.
Secondo i giudici regionali, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 943/1978 di recepimento della Convenzione Italia-Svizzera, le remunerazioni pagate dallo Stato contraente erano da ritenere imponibili solo nello Stato contraente da cui esse provenivano, anche in ragione della prevalenza delle disposizioni costituzionali sulle norme generali del TUIR.
L’Agenzia aveva impugnato la decisione di merito davanti alla Corte di cassazione, lamentando, con unico motivo, violazione di legge relativa all’art. 3, comma 1 DPR n. 917/1986 e degli artt. 15, e 19 della Legge di recepimento sopra richiamata.
Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Suprema corte, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con ordinanza n. 12921 del 13 maggio 2021.
Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno ricordato come, in base al principio di tassazione mondiale dettato dall’art. 3 del Tuir, il reddito prodotto da chi ha residenza fiscale in Italia sia assoggettato a tassazione ovunque sia prodotto.
In caso di redditi prodotti all’estero, tuttavia, occorre anche verificare quanto disposto in sede convenzionale e, nello specifico, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera prevede, in materia di redditi da lavoro subordinato, che i redditi prodotti in un Paese diverso da quello di residenza, siano imponibili in entrambi gli Stati.
Derogando a questo principio, la stessa Convenzione dispone che le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in Svizzera sono imponibili solo in Italia se, contemporaneamente:
Ciò detto, i giudici di Piazza Cavour hanno desunto le seguenti osservazioni:
Nel caso di specie, dunque, non rientrante nelle ipotesi di eccezione indicate, il reddito era stato assoggettato in Svizzera e il contribuente, avendo presentato la dichiarazione anche in Italia, aveva diritto a detrare le imposte scontate in Svizzera a norma di quanto previsto dall’art. 165 del Tuir.
Le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito sono infatti ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta, fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo, al netto delle eventuali somme di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
Nelle fattispecie come quella esaminata – ha concluso la Corte – nella quale "il contribuente aveva pagato in Svizzera le imposte sui redditi e poi dichiarato e pagato in Italia le imposte sui redditi", va dedotta, da parte dello Stato italiano, l’imposta sui redditi pagata in Svizzera, nei limiti stabiliti dall’art. 24 della Legge n. 943/1978.
In definitiva, la Sesta sezione civile della Cassazione ha enunciato apposito principio di diritto, ai sensi del quale: “In relazione a imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito da dipendente di società svizzera ma residente in Italia e che ha soggiornato in Svizzera per più di 183 giorni, presentando anche in Italia la dichiarazione dei redditi, sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta quanto pagato in Italia fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo al netto delle eventuali somme di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione”.
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