Tobin tax, recupero del credito d’imposta con vecchio codice fiscale

Pubblicato il 14 settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate ricorda alcuni importanti adempimenti in materia di Imposta sulle transazioni finanziarie (Itf), a carico di soggetti non residenti; o meglio di quei soggetti che si identificano come una società madre residente all'estero e che, ai fini dell’assolvimento della cosiddetta Tobin tax (Itf), nominano, quale rappresentante fiscale in Italia, una società branch.

Nella risposta ad interpello n. 347 dell’11 settembre 2020, l’Agenzia analizza il quesito di un soggetto non residente, che ha una stabile organizzazione in Italia con un proprio codice fiscale, che decide di estinguere la stabile organizzazione e avvalersi di un responsabile fiscale. Avendo maturato per l’anno 2019 un credito per l'imposta sulle transazioni finanziarie, ma essendo scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione con cui richiederne il rimborso, la società vuol sapere se sia possibile utilizzare tale credito in riduzione dei versamenti dovuti per il 2020 e, quindi, se sia possibile evidenziare quale credito riportato a nuovo, nella dichiarazione 2020, il credito riveniente dalla dichiarazione 2019, presentata con codice fiscale della stabile organizzazione cessata.

Tobin tax: utilizzo del credito di imposta da parte di una società madre

L’Agenzia delle Entrate ricorda che è stata la Legge di Stabilità 2013 (articolo l, commi da 491 a 500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228) ad introdurre l'Imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica:

Con successivo Decreto MEF del 21 febbraio 2013 sono stati individuati i soggetti responsabili del versamento dell'imposta e stabilite le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'Imposta.

Inoltre, l’Agenzia ribadisce che se il soggetto non residente possiede una stabile organizzazione (S.O.) nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi alle Itf sono effettuati sempre e comunque tramite la S.O. Viceversa, se il soggetto non possiede una S.O. nel territorio dello Stato, ai fini degli adempimenti in parola egli può:

Pertanto, secondo la risposta n. 347/2020, se il soggetto non residente con una stabile organizzazione in Italia, quindi con un proprio codice fiscale, decide di estinguere la stabile organizzazione e di avvalersi di un rappresentante fiscale, deve cessare la sola posizione Iva della stabile organizzazione e conservare il codice fiscale attribuitogli in modo che il rappresentante fiscale possa utilizzarlo per i successivi adempimenti.

Nel caso di specie, il soggetto non residente, oltre ad aver estinto la stabile organizzazione ne aveva erroneamente cessato il codice fiscale, trovandosi, così, impossibilitato a utilizzare i crediti d’imposta relativi alla Tobin tax maturati nei periodi precedenti.

Secondo l’Agenzia, al fine di rimediare all'errore, l'istante deve rivolgersi all'ufficio territoriale competente e richiedere la riattivazione del codice fiscale della stabile organizzazione cessata (senza che sia necessario riattivare anche la partita Iva perché estinta), nonché chiedere la contestuale cessazione del nuovo codice fiscale.

In questo modo, il rappresentante fiscale in carica al momento della presentazione della dichiarazione potrà presentare la dichiarazione Ftt per il 2020 indicando il codice fiscale del soggetto non residente (ossia quello a suo tempo attribuito alla stabile organizzazione ed ora riferibile all'istante).

In tal modo sarà assicurata la continuità dell'utilizzo dell'eccedenza a credito in capo alla società istante.

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