Dettate le modalità applicative dell’imposta sui servizi digitali (Digital tax) il cui termine di versamento è slittato al 16 marzo 2021.
Dopo la chiusura della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito – con provvedimento prot. 13185 del 15 gennaio 2021 - le regole per l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, commi da 35 a 50) e modificata da quella del 2020 (articolo 1, comma 678).
Il documento ha altresì considerato il DL n. 3/2021, avente medesima data, che ha spostato dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 la data per il versamento della tassa; portato dal 31 marzo al 30 aprile 2021 il termine per inviare la dichiarazione annuale. Per gli anni successivi, i termini ordinari rimangono, rispettivamente, il 16 febbraio ed il 31 marzo.
La tassa in questione va applicata alla fornitura di servizi digitali. Il provvedimento elenca le numerose attività che non vanno assoggettate all’imposta: tra queste, la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale, e la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario.
Soggetti passivi – Si identificano in coloro che esercitano attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:
Aliquota – E’ pari al 3 per cento dei ricavi imponibili. A tal fine, rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta. I ricavi devono intendersi al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
Il totale dei ricavi imponibili è il prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Spazio viene dato all’individuazione di tali servizi.
Altro punto importante è quello dedicato al criterio di collegamento con il territorio dello Stato. Ad esempio, per il servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale.
Il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo.
Completano il documento le indicazioni sugli obblighi contabili, obblighi strumentali, rimborsi.
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