Viene sottoposto all’Agenzia delle Entrate un quesito riguardante l’applicabilità dell'art. 24-ter del Tuir – introdotto dalla legge di Bilancio 2019 – in materia di imposta sostitutiva Irpef, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
Nello specifico, il nuovo regime di imposizione sostitutiva riguarda:
Chi rientra nei requisiti, può scegliere di assoggettare i redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
In primo luogo l’Agenzia, fornendo la risposta n. 471 del 27 settembre 2022, precisa che non rileva la nazionalità del soggetto che si trasferisce: infatti la norma richiede il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma (5 anni) e che l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
Con riferimento alla titolarità di pensione erogata da soggetto estero, si chiarisce che deve trattarsi di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Di conseguenza, non rientrano nel raggio d’azione della norma i percettori di pensioni Inps che si siano trasferiti in Italia.
Tuttavia, non è di ostacolo il fatto che il soggetto non residente titolare di pensione estera percepisca altri redditi erogati da enti in Italia.
Dunque, il regime sostitutivo può essere applicato anche nel caso di soggetto percettore di pensione estera che sia anche titolare di pensione Inps, purché trasferisca la residenza in Italia nel rispetto della norma agevolatrice.
Inoltre, anche la pensione erogata dall’Ufficio europeo brevetti può essere considerata trattamento da parte di un soggetto estero.
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