Pubblicata, il 23 marzo 2021, la circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate sulla Digital tax: l’Imposta sui servizi digitali introdotta in Italia con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), articolo 1, commi da 35 a 50.
Il corposo documento di prassi fornisce le risposte e le indicazioni attese dalle aziende e dagli operatori interessati dalla nuova normativa riguardante l’Isd, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto “Sostegni” (che ha rinviato il versamento a maggio), specificando:
l’ambito soggettivo;
l’ambito di applicazione oggettivo;
le modalità di calcolo della base imponibile anche al fine di evitare duplicazioni impositive;
gli adempimenti gravanti sui soggetti passivi dell’imposta, con particolare riguardo agli aspetti dell’identificazione, della tenuta della contabilità, del versamento, della dichiarazione e della richiesta di rimborso.
Infine, un capitolo a parte è dedicato al rapporto tra l’imposta sui servizi digitali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni e alla deducibilità dell’Imposta.
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento della Digital Tax, anche alla luce delle modalità applicative specificate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, che ha tenuto conto anche dei numerosi contributi inviati dagli operatori a seguito della consultazione pubblica sulla prima bozza dello stesso, conclusa il 31 dicembre 2020.
Come specificato dall’articolo 1, comma 35 della Legge di bilancio 2019, si tratta di un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. Sono esclusi i servizi resi “infra-gruppo”.
Nello specifico, l’Isd è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Il versamento dell’imposta avverrà a partire dal 2021 in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.
Chiarisce la circolare n. 3/E/2021 che la locuzione utilizzata dal legislatore “soggetti esercenti attività d’impresa” include tra i potenziali soggetti passivi una pluralità di operatori, indipendentemente dalla forma giuridica da questi adottata: società, enti commerciali e non commerciali (questi ultimi limitatamente all’attività commerciale svolta) e le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale.
Non è stata data alcuna qualificazione, invece, per il fruitore del servizio (o utente), che può essere sia un soggetto economico, sia un consumatore privato. L’imposta riguarda, quindi, anche i servizi resi ai consumatori/utenti finali.
Riguardo alle due soglie dimensionali (750 milioni di euro di ricavi complessivi ovunque realizzati “prima soglia”, 5,5 milioni di ricavi domestici derivanti da servizi digitali “seconda soglia”), si precisa che queste devono essere superate congiuntamente nell’anno solare antecedente a quello di applicazione dell’Imposta sui servizi digitali (ossia di conseguimento dei ricavi imponibili).
Con riferimento alla seconda soglia dimensionale, è necessario che i servizi si considerino realizzati in Italia secondo i criteri di collegamento con il territorio dello Stato.
Per determinare il superamento di entrambe le soglie si ha riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo.
Per verificare il superamento delle soglie il legislatore ha previsto un periodo di osservazione coincidente con l’anno solare immediatamente antecedente rispetto a quello rilevante per la determinazione dei ricavi imponibili.
E’ un’imposta volta ad assoggettare a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall’utilizzo da parte del soggetto passivo di un’interfaccia digitale e dal contributo (non necessariamente attivo o consapevole) alla creazione di valore da parte degli utenti.
Inoltre, i servizi digitali possono essere forniti a distanza, senza che il fornitore dei servizi sia necessariamente stabilito fisicamente nel luogo in cui si trovano gli utenti e dove è creato o monetizzato il valore.
Pertanto, ciò che va tassato sono i ricavi ottenuti (tramite l’interfaccia digitale) dalla monetizzazione del contributo degli utenti, non la semplice partecipazione degli utenti; infatti molteplici sono i modi in cui la partecipazione degli utenti può contribuire alla creazione di valore.
Un'ulteriore caratteristica del servizio digitale è quella di essere:
automatizzato, ovvero la fornitura del servizio richiede un coinvolgimento umano minimo da parte del fornitore;
digitale, reso attraverso internet o avvalendosi di una rete elettronica.
La circolare n. 3/2021 riporta una serie di esempi per consentire una corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi dalla tassazione.
Viene riportata anche una esemplificazione negativa (cd. “negative list”) in cui sono espressamente elencati i servizi da non considerare ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Per determinare se i ricavi imponibili siano tassabili in Italia, si deve aver riguardo alla localizzazione dell’utente. In linea generale, i ricavi sono imponibili se l’utente del servizio digitale da cui sono generati è localizzato nel territorio dello Stato.
Per tutte le tipologie di servizi rilevanti ai fini della Isd, al fine di stabilire il luogo di localizzazione dell’utente occorre fare riferimento al luogo in cui si trova il dispositivo dallo stesso utilizzato per accedere all’interfaccia digitale.
La localizzazione può essere dedotta dalle informazioni personali dell’utente a disposizione dell’impresa, che vengono spesso rese in occasione di un processo di iscrizione o di creazione di un account, oppure raccolte dall’impresa stessa nell’ambito di un monitoraggio automatizzato da remoto dell’attività dell’utente (ad esempio, attraverso i cookies).
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