Imposta in eccesso, niente rimborso

Pubblicato il 05 febbraio 2008

Non è dovuto il rimborso dell'Imposta sul valore aggiunto ai gestori di discoteche e sale da ballo che sulle consumazioni rese prima del 4 luglio 2006 abbiano applicato l’aliquota ordinaria del 20 per cento, non quella ridotta del 10 per cento. E’ questa l’interpretazione delle Entrate, fornita attraverso la risoluzione numero 29 del 2008, che spiegano come la maggiore imposta sia stata “ribaltata” ai privati consumatori e non possa, perciò, essere chiesta in restituzione dai gestori che, di fatto, non sono rimasti incisi dal tributo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy