Si segnala che nella Legge di bilancio 2018, n. 145/2018, l'articolo 1, comma 1084, dispone che l'articolo 1, comma 87, lettera a), della Legge n. 205/2017, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del Testo unico di cui al DPR n. 131/1986 (Testo unico del registro).
In questo modo, il legislatore conferisce efficacia retroattiva alla norma richiamata secondo cui l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato, la cui interpretazione deve avvenire “sulla base degli elementi desumibili dall'atto, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, fatta salva la disciplina dell'abuso del diritto”.
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