Con riferimento all'imposta di registro da applicare al decreto di omologa del concordato fallimentare di una società, con intervento del terzo assuntore, la Corte di cassazione precisa che è necessario distinguere tale fattispecie da quella del decreto di omologa del concordato con cessione di beni.
Il ricorso in Cassazione ha ad oggetto la violazione dell'art. 8 tariffa parte I del Dpr 131/1986 e la violazione dell'art. 21 del Dpr 131/1986, in quanto il giudice d'appello ha dichiarato applicabile l'imposta in misura fissa, nonostante il concordato con intervento di terzo assuntore abbia effetti traslativi.
I giudici del Palazzaccio hanno ritenuto fondato il motivo, constatando che il giudice d’appello ha applicato alla fattispecie del caso trattato un indirizzo giurisprudenziale errato, ossia ha preso in considerazione il concordato con cessione dei beni mentre oggetto della causa è il concordato con intervento di terzo assuntore.
Le due fattispecie sono differenti: infatti la cessione dei beni accessoria a concordato non produce effetti traslativi con l'omologa, risolvendosi in un mandato a gestire e liquidare, secondo il modello tipico della “cessio bonorum”, mentre, nell’altro caso, il terzo assuntore acquista i beni fallimentari già con l'omologa del concordato, e gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato sono atti meramente esecutivi.
Vi è stata, quindi, violazione dell'art. 8 tariffa parte I del Dpr 131/1986, in quanto tale disposizione prevede l'imposta fissa per gli atti di omologazione pura (lett. g), mentre nel caso studiato all'omologa si sovrappone un trasferimento di diritti, da tassare ai sensi della lett. a).
Applicando i parametri dell'omologazione del concordato non traslativo al concordato con terzo assuntore, che invece prevede effetti traslativi, si avrebbe una irrazionale conseguenza, ossia non sottoporre ad imposta un trasferimento di ricchezza che avviene e che deve essere tassato come effetto immediato.
Quindi, Il decreto che omologa il concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore va assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale.
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