La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20305 del 23 agosto 2017, sancisce che la pretesa tributaria si estingue a carico di tutti i coobbligati in caso di adesione all'accertamento da parte di uno solo di essi, cosicché per eventuali ricorsi proposti e ancora pendenti va dichiarata l’estinzione per cessazione della materia del contendere.
In una compravendita, l'Amministrazione finanziaria ha rettificato è liquidato una maggiore Imposta di registro, notificando ad acquirente e venditore il relativo provvedimento impositivo.
In via autonoma, il venditore ha definito in adesione la pretesa tributaria con l’Ufficio, mentre l’acquirente ha impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario.
La Ctr, confermando il giudizio di primo grado, ha specificato che il pagamento dell’intero debito tributario da parte di uno solo degli obbligati ha determinato l’estinzione della pretesa e la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse alla lite da parte dei soggetti non aderenti alla definizione.
L'acquirente, a tal punto, ha proposto ricorso in Cassazione.
Nel confermare la sentenza della Ctr, la Corte di Cassazione specifica che il venditore che paga l'imposta integrativa di registro a seguito del concordato fiscale concluso con l'Amministrazione finanziaria, non coinvolgendo nel procedimento di accertamento con adesione l'acquirente, non può iniziare un'azione di regresso verso lo stesso acquirente.
Ciò, in quanto il coobbligato, concludendo un accordo con il Fisco, ha assunto esclusivamente in proprio l’obbligo di pagare senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione gli altri coobbligati.
Ne deriva che il “concordato” tributario intrapreso da uno solo dei contribuenti non è opponibile a chi non ha partecipato all’accordo ed il perfezionamento di quanto dovuto da uno dei coobbligati comporta la perdita di efficacia degli avvisi di accertamento relativi alla pretesa tributaria.
Dal punto di vista processuale, l'accertamento con adesione definito da uno solo dei coobbligati non può essere impugnato, venendo meno l'interesse ad agire anche da parte di chi non ha partecipato all'accordo.
Infatti, con l'adesione del singolo contribuente la pretesa tributaria si estingue per gli altri coobbligati, che risultano definitivamente “liberati” al momento della definizione dell’accertamento con adesione. Allo stesso modo però, come detto, il coobbligato che ha agito da solo senza coinvolgere gli altri, non ha titolo di rivalsa delle somme pagate.
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