Alcune importanti delucidazioni in materia di conferimento d’azienda sono state rilasciate dalle Entrate nella risoluzione n. 371/E del 13 dicembre scorso. In particolare, il Fisco ha affrontato il problema della continuità degli effetti fiscali delle operazioni in presenza di conferimento d’azienda. Perciò, nell’ipotesi ricordata, cambia la titolarità del debito Iva anche per il soggetto estero. Si conferma, cioè, che a dover pagare il debito d’imposta non è il rappresentante fiscale della ditta conferente ma il rappresentante fiscale della società conferitaria. Ciò in quanto, nell’ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, in applicazione del principio di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione, la società conferitaria subentra in tutti i diritti e obblighi del soggetto conferente e, in particolare, deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell’Iva, successivi alla data di trasformazione.
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