Impianti rinnovabili innovativi, regole nel decreto Fer2

Pubblicato il 02 febbraio 2024

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha posto al centro delle sue priorità per il periodo 2024-2026 il Decreto Fer 2, un provvedimento atteso nel settore delle energie rinnovabili.

Una nuova bozza del cosiddetto Decreto Fer 2(fonti di energie rinnovabili), predisposta in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, è pronta e in circolazione.

Dunque, inizia a prendere sempre più forma lo schema di provvedimento con i nuovi incentivi che sono rivolti alle cosiddette “rinnovabili innovative”.

La bozza di decreto, che contiene le regole per l’incentivazione delle fonti rinnovabili più innovative fra le quali il biogas, ha ottenuto la conferma della Conferenza unificata all’ARERA e della Commissione Ue, che ha accolto positivamente le modalità di implementazione di sistemi incentivanti a favore degli impianti di energia rinnovabile innovativi.

Infatti, nel 2023, il provvedimento è stato notificato alla Commissione europea e nell’ultima bozza, è evidenziata la decisione della stessa di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto su cui verte il provvedimento, in quanto ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La bozza di DM contiene anche un meccanismo di rinnovo elettrico per gli impianti esistenti che non hanno le condizioni per la riconversione a biometano.

Dunque, sembrano non esserci più ostacoli alla pubblicazione della versione definitiva del decreto che andrà a definire gli incentivi che stimoleranno la competitività nelle produzioni di energia green, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di de-carbonizzazione al 2030.

Decreto Fer 2, nuovi incentivi per le rinnovabili

La finalità del provvedimento del MASE è quella di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati.

Pertanto, lo stesso definisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

Il decreto si applicherà per un quinquennio, cioè dall’anno 2024 e fino al 31 dicembre 2028.

Impianti a fonti rinnovabili, requisiti di accesso

Gli impianti elencati come innovativi potranno partecipare alle procedure competitive se in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;

b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;

c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;

d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:

  1. impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
  2. impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
  3. impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 15.000 kW elettrici;
  4. impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
  5. impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

NOTA BENE: Su richiesta del produttore, invece della documentazione sul possesso di titolo abilitativo, è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, dove previsto.

Non sono ammesse agli incentivi, le imprese che si trovano in una situazione di difficoltà, oppure quelle per le quali ricorre una causa di esclusione per aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; o ancora le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Procedure per l’accesso agli incentivi

L’articolo 4 della bozza del decreto Fer 2 regola l’accesso agli incentivi da parte dei soggetti ammessi.

Le procedure per accedere alle agevolazioni saranno di tipo competitivo e saranno bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028.

Le procedure competitive si svolgeranno in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

NOTA BENE: Per accedere alla corsa, gli impianti dovranno possedere requisiti prestazionali e di tutela ambientale e i soggetti richiedenti dovranno offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

Inoltre, specifica il decreto che per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’Allegato 1. Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte del 3% all’anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.

ATTENZIONE: I contingenti di potenza che dovranno essere complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive vengono individuati in una apposita tabella e in tutto ammontano 4.590 MW; il contingente più elevato è per l'eolico off shore (3.800 MW), a cui ne vanno aggiunti altri (200 MW) per l'off shore floating.

Nell’ambito di ciascuna procedura competitiva è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.

Tempi di realizzazione degli investimenti

All’articolo 7, invece, vengono disciplinati i tempi per la realizzazione degli investimenti proposti.

Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie devono entrare in esercizio nei tempi massimi indicati nella Tabella 2 riportata nel decreto, che spaziano dai 31 mesi per le biomasse ai 55 mesi per il solare termodinamico e 60 per il geotermico a zero emissioni.

NOTA BENE: Gli impianti di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni, invece, avranno a disposizione sei mesi di tempo in più.

Ovviamente tali periodi sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

NOTA BENE: Il mancato rispetto dei termini indicati comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi.

I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

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