L’Agenzia delle Entrate ricorda le condizioni necessarie che consentono ai lavoratori impatriati di optare per l’allungamento del periodo agevolabile (di altri 5anni) come previsto dall'articolo 1, comma 50, L. n. 178/2020.
L’istante fa presente di avere una doppia cittadinanza, italiana e serba, e di aver beneficiato del regime dei lavoratori impatriati a decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi. Chiede di potersi avvalersi della possibilità di allungamento del periodo di agevolazione per gli anni 2022-2026.
In merito specifica che nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana.
La risposta n. 321 del 3 giugno 2022 rammenta che l’opzione per protrarre di altri 5 anni il regime agevolativo è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021 ed è riconosciuta alle persone fisiche che:
Inoltre, l’opzione è subordinata al pagamento di una somma che varia (5 o 10%) in base al numero dei figli, anche in affido preadottivo, e al possesso di un’abitazione di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento.
Da ciò si rileva che all’opzione non possono accedere coloro che non sono stati iscritti all'AIRE ed i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
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