Immobili rurali esenti dall'Ici, retroattività del nuovo classamento
Pubblicato il 20 aprile 2015
La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con la
sentenza n. 378/01/2015 depositata il 1° aprile 2014, ha accolto il ricorso di una cooperativa a r.l. contro l'avviso di accertamento Ici che le era stato notificato per l'anno 2009, relativamente a due immobili rispettivamente classificati nelle categorie D/8 e A/2.
La contribuente aveva lamentato che, poiché i due beni erano
strumentali all'attività agricola dalla stessa svolta, gli stessi dovevano considerarsi
esenti Ici ab origine, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo n.
504/1992, indipendentemente dal tipo del loro accatastamento.
Per questi immobili, inoltre, la cooperativa aveva prodotto in giudizio la
domanda di variazione catastale che la medesima aveva presentato all'Agenzia del Territorio nel corso dell'
anno 2011, domanda ritenuta dai giudici provinciali come “
conforme” alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 bis del Decreto legge n.
70/2011.
La Ctp, quindi, riconoscendo la ricorrenza dei
requisiti per l'attribuzione agli immobili di specie della
caratteristica della ruralità, ha altresì ammesso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5 bis del Decreto legge n.
102/2013 con il quale è stata espressamente sancito l'
effetto retroattivo del nuovo classamento “
a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.
Ne conseguiva l'
esenzione Ici anche per l'annualità in discussione (2009).