Immobili rivalutati senza scindere usufrutto e nuda proprietà

Pubblicato il 09 giugno 2014 Con sentenza n. 436/64/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha confermato la statuizione con cui i giudici di primo grado avevano annullato un avviso d'accertamento di rettifica del reddito di una contribuente per l'anno 2002, elevandolo in relazione a plusvalenza non dichiarata per una vendita di terreni lottizzati.

Con riferimento a questa compravendita il figlio della contribuente era figurato come nudo proprietario dell'area in questione, mentre la stessa era intervenuta nella stipulazione nella sua qualità di usufruttuaria dell'area.

Perizia di stima sull'intero valore del fondo 

In questo contesto, il primo si era avvalso dei benefici di cui alla legge n. 488/2001 ed aveva provveduto a rivalutare gli immobili e procedere al relativo versamento sulla base di una perizia di stima dell'intero valore del fondo compravenduto, senza scinderne la parte pertinente alla nuda proprietà e all'esistente usufrutto.

La donna si era difesa sostenendo che l'involontario errore commesso non aveva recato alcun pregiudizio all'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che la circolare ministeriale n. 81/E, contenente puntuali indicazioni ministeriali per procedere alla rivalutazione dei terreni concessi in usufrutto, era sopravvenuta soltanto successivamente alla fine del 2002.

Nessun danno all'erario

E i giudici di primo e secondo grado hanno aderito a tale assunto ribadendo che l'imposta sostitutiva versata aveva, comunque, consentito alla contribuente di affrancare sia il valore della nuda proprietà che il diritto di usufrutto relativo al terreno.

La rivalutazione, ossia, era stata operata nel pieno rispetto dell'articolo 7 della Legge 448/2001.
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