Gli operatori chiedono che sulle imminenti regole per l’esenzione Iva alle locazioni immobiliari vengano apportate correzioni. Le categorie sono allarmate dalle stime sugli effetti dell’intervento previsto dalla manovra bis, che cancella l’Imposta, detraibile, dai canoni d’affitto, sostituendola con l’imposta di registro, non recuperabile (che, già di per sé, si traduce in un costo per le società immobiliari e di leasing), e per di più impone la restituzione dell’Imposta già detratta per gli acquisti del passato. Afferma Assoimmobiliare che le sole rettifiche delle detrazioni Iva potrebbero costare al settore 28-30 miliardi, contro i 488 milioni quantificati dal Governo. Le preoccupazioni investono Assogestioni, Abi, Confartigianato. E il nuovo regime Iva sulla locazione degli immobili rischia di entrare in conflitto con il diritto comunitario: ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, della VI direttiva 77/388/Cee, la rettifica della detrazione per i beni d’investimento va ripartita su 5 anni (elevabili a 20 per gli immobili), compreso l’anno d’acquisto, fabbricazione o primo utilizzo, se dopo la dichiarazione nella quale è stata operata la detrazione sono mutati gli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni. La ripartizione va operata quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto o quando, dopo la dichiarazione, sono mutati gli elementi considerati per la determinazione dell’importo della deduzione. L’articolo 19-bis2 del dl 223/06 dispone che quando un contribuente effettua operazioni imponibili che consentono la detrazione dell’Iva e operazioni esenti o non soggette che non permettono il recupero dell’Iva pagata a monte, per evitare che la detrazione venga effettuata due volte o non venga effettuata occorre la sua rettifica (ripartita in tre anni dall’acquisto dei fabbricati, recita il dl), che può realizzarsi per cambio di destinazione del bene, per cambio di regime o per variazione della percentuale del pro rata.
Solo per le cessioni dei beni d’investimento la direttiva Ue prevede la rettifica in una soluzione, mentre nelle altre ipotesi (le tre citate) essa va ripartita nei dieci anni (non tre) che restano al compimento del periodo di tutela fiscale. Pertanto, la conversione in legge dovrebbe prevedere la correzione del provvedimento e consentire alle immobiliari di versare l’eventuale conguaglio in tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale.
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