Immobili. Nuovi chiarimenti sulla tassazione forfettaria

Pubblicato il 05 giugno 2012 Con un nuovo documento di prassi che si presenta sotto la forma di domande e risposte, l’agenzia delle Entrate torna sulla dibattuta problematica dell’imposta sostitutiva da applicare alle locazioni abitative.

La circolare n. 20/E del 4 giugno 2012 nasce con lo scopo di fornire chiarimenti su alcune questioni interpretative sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, che spaziano dalla revoca dell’opzione al periodo transitorio iniziato nel 2011, fino agli acconti da versare nell’anno 2012.

In particolare, la circolare specifica che in attesa di un modello ad hoc da utilizzare per la revoca “a regime”, i contribuenti possono rinunciare all’opzione per la tassazione sostitutiva dei canoni di locazione con una revoca effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti. In alternativa, si potrà effettuare la revoca utilizzando il modello 69, che dovrà essere compilato come schema di richiesta della revoca.

Dopo aver ricordato che l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se il locatore non ne dà preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, l’Agenzia puntualizza anche che per i contratti già in corso al 7 aprile 2011 (inizio periodo transitorio), l'opzione può essere esercitata dai locatori direttamente all'interno del modello di dichiarazione 2012. Pertanto, il locatore, per avvalersi della cedolare secca per l’annualità decorrente dal 2011, deve inviare la lettera raccomandata al conduttore entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione del modello Unico 2012.

Una volta esercitata l'opzione per la cedolare secca entro i termini corretti, questa si estende a tutto il periodo di validità del contratto. Per i contratti di locazione di durata inferiore ai trenta giorni, ferma restando la possibilità di assoggettare i relativi canoni alla cedolare secca, si precisa che non è necessaria la comunicazione al conduttore.

Riguardo agli acconti da versare nell’anno 2012, la circolare puntualizza che se un contribuente ha un immobile affittato ed assoggettato ad Irpef nel 2011, e decide di optare per l’imposta sostitutiva a partire da quest’anno, egli non è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012.

Infine, riguardo alla validità della comunicazione inviata al conduttore nel 2011, l’Agenzia spiega che se inviata entro i termini, non occorre “replicare” nelle successive annualità la comunicazione di rinuncia all’aggiornamento del canone. La comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, oppure fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.

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