Immobili esteri in RW Costo d’acquisto

Pubblicato il 19 settembre 2016

Ai sensi del Dl n. 167/1990, articolo 4, comma 1, i contribuenti che detengono investimenti all’estero capaci di produrre reddito sono tenuti ad indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, quadro RW di Unico, e ciò vale sia per gli obblighi di monitoraggio fiscale che per la liquidazione dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE).

Viene chiesto all’agenzia delle Entrate di fornire risposta sul controvalore in euro degli investimenti da indicare nel quadro RW da parte di un contribuente che ha acquistato un immobile in Svizzera nel 1996.

Secondo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013, il controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta va calcolato con riferimento alla data del costo di acquisto o di determinazione del valore di mercato delle medesime attività. In particolare:

- se nel quadro RW si deve indicare il costo di acquisto (solitamente per gli immobili), si applicherà il cambio medio del mese in cui è avvenuto l’acquisto. In questo caso non è necessario aggiornare di anno in anno il valore indicato nella dichiarazione;

- se nel quadro RW si deve utilizzare il valore di mercato al termine dell’anno o del periodo di detenzione, si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade il termine o periodo. In questo caso si rende necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

In RW va inserito il controvalore del costo d’acquisto

Quindi, nell’ipotesi indicata dal contribuente, l’immobile acquistato in data 6 dicembre 1996, situato in Svizzera, va indicato nel quadro RW, inserendo il costo d’acquisto, espresso in franchi svizzeri, risultante dall’atto di acquisto riportando il controvalore in euro risultante dall’applicazione del cambio indicato nel decreto del Ministero delle Finanze 10 febbraio 1997, senza aggiornare annualmente il valore in dipendenza della variabilità dei cambi.

Il chiarimento arriva dalla risoluzione n. 77 del 16 settembre 2016 dell’agenzia delle Entrate.

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