E’ ormai prossima l’entrata in vigore delle nuove misure in materia di contratti su immobili da costruire, per come introdotte dal novellato “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” (Decreto legislativo n. 14/2019).
Dette modifiche, ai sensi dell'articolo 387 di quest’ultimo provvedimento, si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero il 16 marzo 2019.
Le novità conferiscono maggiori tutele per gli acquirenti di immobili “sulla carta”, ossia non ancora ultimati.
I contratti aventi ad oggetto immobili da costruire sono quelli che hanno ad oggetto il trasferimento di fabbricati (o di loro porzioni):
Orbene, per questi contratti, le nuove norme prescrivono che “devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”.
Le altre misure riguardano, a seguire, la fideiussione che il costruttore deve consegnare all’acquirente in sede di contratto preliminare e l’assicurazione decennale da contrarre e consegnare al momento della stipula del contratto definitivo.
Dette fideiussione e polizza assicurativa, ai sensi delle nuove previsioni, devono essere conformi a un modello standard prescritto con emanandi decreti del ministero della Giustizia di concerto con quello dello Sviluppo economico.
Inoltre, si segnala che l'assicurazione sull'immobile all’atto di trasferimento del bene diviene richiesta a pena di nullità del contratto, con esigenza anche di menzione degli estremi identificativi della polizza e della sua conformità a quanto prescritto.
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