Ultimamente il Fisco (prima con il Dl 223/06 e poi con 2007) ha fatto sempre più ricorso a modifiche normative con effetto retroattivo. In alcuni casi, ciò viene giustificato in ragione del presunto carattere “procedurale” delle norme, vale a dire quelle che regolano l’obbligazione tributaria, senza incidere sulla base imponibile o sull’imposta. Per tali ragioni, stabilire se una norma può essere considerata più o meno “procedurale” è importante per verificarne la possibile applicazione retroattiva. In quest’ottica si devono considerare i numerosi interrogativi che molti operatori si pongono in tema di accertamento sugli immobili. L’articolo 35 del Dl 223 introduce alcune modifiche all’articolo 54 del Dpr 633/72 e all’articolo 39 del Dpr 600/73. In merito all’articolo 54 del decreto Iva, sull’accertamento analitico, viene inserito un periodo in base al quale la prova certa e diretta per rettificare un’operazione rientrante in ambito Iva è data dal valore normale dell’immobile. Valore normale che comunque non potrà risultare inferiore all’eventuale mutuo o finanziamento contratto per l’acquisizione dell’immobile stesso. Le modifiche all’articolo 39, invece, prevedono che in caso di trasferimento di immobili, la rettifica può essere operata sulla base del valore normale dei beni anche se in questo caso non si parla di prova certa e diretta dell’evasione data dal valore normale del bene, ma - ai fini delle imposte dirette - la prova risulta, invece, dalla presunzione semplice munita di gravità, precisione e concordanza.
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