Possedere un immobile inidoneo all'uso abitativo non impedisce al contribuente l’acquisto di altra abitazione con l’agevolazione prima casa.
La mera titolarità di un cespite immobiliare, infatti, non è ostativa al riconoscimento dei benefici prima casa che spettano al contribuente che non possieda un immobile che possa essere adibito ad abitazione.
E’ il principio più volte rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, per come richiamato dalla Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 20981 del 22 luglio 2021, pronunciata in rigetto del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima aveva revocato l’agevolazione fruita a tale titolo da un contribuente in considerazione della proprietà di altra abitazione precedentemente acquistata.
I giudici della CTP e CTR avevano annullato il conseguente avviso emesso dall'Ufficio dopo aver accertato la sussistenza, in capo all’interessata, del requisito dell’impossidenza di altro immobile e ciò in ragione dell’inidoneità dei cespiti precedentemente acquistati ad essere adibiti ad abitazione della contribuente e della sua famiglia.
L’Agenzia si era rivolta alla Suprema corte, sostenendo, per contro, che il requisito dell’impossidenza di altri immobili è integrato anche quando l’abitazione già in proprietà è inidonea alle soggettive esigenze abitative del contribuente in quanto, a suo dire, il requisito predetto sarebbe fondato su un elemento oggettivo, costituito dalla mancanza di altri immobili ad uso abitativo nella titolarità del contribuente.
Motivo, questo, disatteso dagli Ermellini che hanno ribadito come, in tema di agevolazioni fiscali prima casa, il concetto di idoneità della casa pre-posseduta – ostativo alla fruizione del beneficio – deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di casa di abitazione, da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo/materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.
La predetta idoneità, infatti, va valutata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni o caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative del contribuente.
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