Immigrazione, protezione speciale circoscritta con il nuovo decreto
Pubblicato il 08 maggio 2023
Immigrazione clandestina e protezione speciale: norme più stringenti con la conversione del Decreto Cutro.
E' approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la Legge n. 50/2023 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge sull'immigrazione (Dl n. 20/2023).
Il provvedimento sui migranti, oltre a contenere disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, introduce rilevanti novità anche in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, modificando, in primo luogo, l'attuale disciplina della protezione speciale, per come contenuta nel Testo unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998).
Protezione speciale, le principali novità
In tema, appunto, di protezione speciale (art. 7), le misure di principale rilievo si sostanziano, innanzitutto:
- nell'eliminazione del divieto di respingimento ed espulsione di una persona nel caso vi sia un fondato motivo di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione al rispetto della sua vita privata e familiare;
- nell’introduzione dell'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, quello per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche.
Si prevede, inoltre che:
- i procedimenti per il delitto di induzione al matrimonio sono inseriti tra quelli per i quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza;
- è soppressa la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, se ne ricorrano i presupposti, laddove sia stata presentata domanda per un’altra tipologia di permesso;
- sono modificate le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l’espulsione (non può essere comminata in presenza di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine” e non più in presenza di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”);
- il permesso di soggiorno per calamità può essere rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versi in una situazione di calamità “contingente ed eccezionale” e non “grave” come si prevede attualmente;
- il permesso di soggiorno per calamità può essere rinnovato solo per un periodo ulteriore di sei mesi.
A seguire, viene introdotta una disciplina transitoria che estende l’efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale:
- presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legge;
- ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare l’istanza di protezione speciale.
Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti, inoltre, continua ad applicarsi la disciplina previgente e si prevede anche che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale.
Immigrazione clandestina, le altre disposizioni
Attraverso le ulteriori previsioni:
- il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria contro la decisione della Commissione territoriale viene ammesso esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto (non anche di inammissibilità);
- è introdotta una nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;
- l'arresto in flagranza differita viene disposto anche rispetto ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura di accoglienza e integrazione;
- è introdotta la facoltà, per realizzare centri di permanenza per i rimpatri, di derogare, fino al 2025, alle norme vigenti, fatta eccezione per la legge penale, il codice antimafia e nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza, applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia accordi in materia di rimpatri.