E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 21 ottobre 2020, il Decreto legge n. 130/2020 recante “disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.
In primo luogo, il provvedimento - approvato, si rammenta, nel corso del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2020 - interviene in materia di immigrazione riscrivendo la disciplina vigente per quel che riguarda:
Sono state disposte, in particolare, diverse modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Con riferimento alla protezione internazionale, il divieto di espulsione e respingimento - ad oggi sancito nei casi in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura - viene esteso anche alle ipotesi di rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, vietandosi l’espulsione anche in presenza di pericolo di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
In questi casi, è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il decreto legge interviene, poi, in riferimento al tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro.
E’ stato disposto, così, un ampliamento delle tipologie dei permessi di soggiorno convertibili, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.
Alle categorie di permessi convertibili già previste sono dunque aggiunti i permessi di soggiorno:
A seguire, il decreto si occupa dei limiti all'ingresso e al transito delle navi in acque territoriali italiane, prevedendo che, in presenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.
Tale limitazione non può essere comunque applicata nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare.
Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, viene richiamata la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una sanzione da 10mila a 50mila euro.
Sono inoltre modificate le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, per quel che riguarda l’esame preliminare – con ritocchi volti a velocizzare il procedimento al fine di esaminare istanze che hanno una manifesta fondatezza o che sono presentate da persone vulnerabili – e le procedure accelerate – per i casi in cui può presumersi un uso strumentale della domanda.
In riforma del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione, viene creato il nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”: le attività di prima assistenza continueranno a svolgersi presso i centri governativi ordinari e straordinari mentre, successivamente, le prestazioni si effettueranno su due livelli, il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo rivolto a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi, destinati a favorire l’integrazione.
Il provvedimento interviene, infine, con disposizioni finalizzate alla sicurezza pubblica attraverso cui si prevede:
Il Decreto legge n. 130/2020 è entrato in vigore oggi, 22 ottobre, ossia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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