I giudici della Corte di cassazione hanno fornito alcune precisazioni in tema di immigrazione clandestina chiarendo quando può dirsi configurata la giurisdizione nazionale.
Quest’ultima – hanno ricordato facendo riferimento a quanto già evidenziato in sede di legittimità – si ha anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'articolo 12 del Decreto legislativo n. 286/1998 a bordo di una imbarcazione, priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori.
Questo, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare.
Ne discende che la competenza del giudice italiano per il reato di cui all’articolo 12 del decreto sopra richiamato si determina in base all'articolo 6 del Codice penale, essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificato l'ingresso e lo sbarco dei migranti, cioè l'evento del reato.
Così, la Suprema corte con sentenza n. 37303 del 1° agosto 2018.
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