La circolare n. 2 del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha per oggetto le novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E).
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 21 della legge n. 208/2015, dal 1° gennaio 2016, i macchinari imbullonati non concorrono più alla determinazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale iscritti nelle categorie D ed E e non sono più soggetti a imposizione locale.
La disposizione normativa, infatti, “ridefinisce l'oggetto della stima catastale per gli immobili” e prevede quali “siano gli elementi - tipicamente di natura impiantistica - da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo” e quali, invece, gli elementi da considerare nella stima diretta degli immobili a destinazione speciale e particolare per determinarne la rendita catastale.
Nella circolare n. 2/E/2016, l'Agenzia delle Entrate precisa, dunque, che gli elementi da considerare nella stima per la determinazione della rendita catastale sono esclusivamente:
- il suolo
- le costruzioni
- gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità.
Viceversa, ne sono escluse le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali solo ad uno specifico processo produttivo, quali: macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti.
In altri termini, tutte quelle componenti che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.
Una importante precisazione resa, a tal proposito, dall'Agenzia è che non si tratta di una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo per gli anni passati. Per tale motivo, per assicurare un trattamento uniforme tra le unità immobiliari già iscritte in Catasto e quelle di nuova costruzione, è prevista la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per ricalcolare la rendita degli immobili censiti, scorporando quegli elementi che (in base alla nuova previsione normativa) non costituiscono più oggetto di stima catastale.
Pertanto, specifica l'Agenzia, gli effetti fiscali delle variazioni catastali retroagiscono al 1° gennaio 2016, se i titolari degli immobili interessati presenteranno una dichiarazione di variazione in Catasto entro il prossimo 15 giugno.
Da ciò ne deriverà una riduzione di Imu e Tasi per tutte quelle imprese che procederanno ad effettuare la revisione della stima catastale nei termini suddetti.
Al fine di consentire la possibilità di richiedere la revisione della rendita catastale alle imprese interessate dall’esenzione Imu-Tasi per gli “imbullonati”, che oramai non costituiscono più oggetto di stima, le Entrate hanno reso disponibile un aggiornamento (versione 4.00.3) della procedura Docfa, già disponibile sul sito istituzionale.
La nuova versione 4.00.3 insieme alle relative istruzioni operative, ha recepito le novità apportate dalla Stabilità 2016 ed è utilizzabile dal giorno 2 febbraio 2016, per predisporre gli atti di aggiornamento.
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