Ai fini della genuinità dell'appalto e per non incorrere nelle ipotesi di intermediazione ed interposizione illecita l'appaltatore non può limitarsi ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (pagamento delle retribuzioni, pianificazione delle ferie, etc) senza che vi sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata al conseguimento di un risultato economico produttivo autonomo, ovvero un'assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
Il principio, ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1754, confermava il giudicato di merito, secondo cui l'esecuzione dell'appalto era stato realizzato in assenza dei requisiti di organizzazione effettiva ed autonoma, in capo alla società appaltatrice, e con l'assoggettamento dei relativi dipendenti alla direzione tecnica ed al controllo della società committente.
In particolare, per la verifica di genuinità del contratto di appalto, il giudicante dovrà ricercare la sussistenza del rischio economico d'impresa in capo appaltatore, al conseguente raggiungimento di risultato, dovendosi escludere la possibilità di riconoscimenti economici determinati unicamente sul numero di ore o di giornate utili per l'esecuzione dell'opera.
Altresì, oltre alla verifica di quanto sin qui accennato, l'accertamento potrà essere eseguito sull'effettivo esercizio del potere direttivo e di controllo in capo al datore di lavoro, sia in ordine alla concessione di ferie o permessi o di disposizioni aziendali in genere ovvero sulla valutazione di aumenti retributivi, nonché appurare sull'esercizio del controllo contabile/fiscale da parte della committente e la ricerca circa le esperienze professionali dei dipendenti in forza alla stessa o l'indagine sull'attività abitualmente svolta.
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