Illegittimo il sequestro per equivalente di una cessione pro solvendo di crediti

Pubblicato il 17 luglio 2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27750/2010, ha stabilito che è illegittimo il sequestro per equivalente di una cessione di crediti pro solvendo, in quanto per potersi configurare come reato è necessario che il profitto dell’operazione sia tangibile e cioè si manifesti sotto forma di effettivo arricchimento patrimoniale acquisito e non si palesi sotto forma di credito non riscosso o addirittura sotto forma di cessione pro solvendo dello stesso credito.

Secondo i Supremi giudici, infatti, il profitto deve essere individuabile concretamente e derivare da un effettivo arricchimento patrimoniale dell’indagato e non deve apparire “virtuale” in quanto non riscosso. A maggior ragione, la cessione pro solvendo del credito ad una banca a garanzia di un’anticipazione di denaro non è soggetta a confisca per equivalente, dato che nella fattispecie in considerazione la liberazione del cedente si verifica solo quando il cessionario ha ottenuto il pagamento dal debitore ceduto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Indennità discontinuità lavoratori dello spettacolo: via alle domande

14/01/2025

Atti di mediazione: esenzione fiscale per l’iscrizione ipotecaria?

14/01/2025

Controlli difensivi sulle mail dei dipendenti: legittimi solo se effettuati ex post

14/01/2025

Abolizione dei codici tributo per interessi e royalties ormai obsoleti

14/01/2025

Inail: interessi legali 2025

14/01/2025

Fotovoltaico: trascrizione dei preliminari del diritto di superficie. Chiarimenti

14/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy