Una volta che venga accertata l'illegittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione e della conseguente revoca di una gara di appalto, può essere ristorato al soggetto assegnatario della gara medesima il solo utile, per equivalente, che lo stesso non abbia conseguito, ma non anche il cosiddetto “danno curriculare”.
Quest'ultima tipologia di danno, infatti, - come anche ricordato dal Consiglio di stato con sentenza n. 285/2015 - non coincide con il pregiudizio derivante direttamente dall'illegittimità dell'aggiudicazione e conseguentemente dal mancato legittimo conseguimento dell'appalto, né può essere ricondotto alla mera perdita di chance, “occorrendo che dei negativi riflessi sull'immagine commerciale e sulla conseguente capacità di acquisire ulteriori commesse attraverso l'incremento delle referenze sia data dimostrazione puntuale”.
Con riferimento, invece, alla liquidazione del citato danno da mancato utile, - da ritenersi immediatamente e direttamente conseguente ex articolo 1223 del Codice civile all'ingiusta perdita del contratto a sua volta derivato dall'illegittimo annullamento dell'aggiudicazione – qualora siano assenti puntuali indicazioni circa la misura dell'utile netto derivante dalla propria offerta, deve farsi luogo all'istituto della condanna “sui criteri” di cui all'articolo 34, comma 4 del Codice del processo amministrativo.
E' quanto precisato dal Consiglio di stato nel testo della sentenza n. 2957 del 15 giugno 2015.
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