L’illegalità della pena non è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità qualora il ricorso sia inammissibile perché presentato fuori termine.
Il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato non può infatti essere esercitato in presenza di un ricorso inammissibile.
Tuttavia, l’illegalità medesima rimane comunque deducibile davanti al giudice dell’esecuzione.
E’ quanto sottolineato dai giudici delle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 47766 depositata il 3 dicembre 2015.
La soluzione prospettata – evidenziano i giudici di legittimità – oltre a garantire il rispetto del principio di legalità e della funzione della pena, appare anche in linea con le coordinate fondamentali del nostro sistema processuale in quanto rispetta la formazione del giudicato e l’intangibilità dell’accertamento processuale allorché sia trascorso il termine per proporre ricorso per cassazione.
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