La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23229/2024, tratta delle circostanze in cui un consulente può essere ritenuto responsabile insieme alla società per le sanzioni tributarie somministrate in caso di frode fiscale.
In sintesi, viene stabilito che le penalità fiscali imposte a un consulente, coinvolto insieme a una società in un illecito amministrativo, sono giustificate solo se il consulente ha ottenuto un vantaggio personale che va oltre la normale remunerazione per i suoi servizi professionali.
Nei fatti di causa, una società aveva messo in piedi una maxi frode erariale (utilizzo di manodopera in nero e operazioni inesistenti). Nel ricostruire la truffa, l’Agenzia delle Entrate ha individuato collaboratori esterni implicati nella frode. In particolare gli occhi sono stati puntati su un consulente che aveva ricevuto cospicui vantaggi dall’opera professionale prestata.
Tale professionista ha proposto ricorso, richiamando l'articolo 7 del Decreto Legge n. 269/2003 secondo cui le sanzioni amministrative legate alle questioni fiscali di società dotate di personalità giuridica debbano essere attribuite esclusivamente alla persona giuridica stessa, alla CTP, che ha rigettato le ragioni e poi alla CTR.
I giudici di secondo grado hanno rilevato come la norma citata impedisca l’applicazione di sanzioni amministrative verso altri soggetti diversi dalla persona giuridica ossia consulenti, amministratori o dipendenti. Si è, dunque, affermato che soggetto passivo delle sanzioni è la sola società dotata di personalità giuridica.
Di parere contrario l’Agenzia delle Entrate che ha portato la causa davanti ai giudici della Corte di cassazione ritenendo non congrua l’applicazione dell’articolo 7, Dl n. 269/2003, in quanto ha escluso il concorso del consulente nella frode societaria.
Per la Cassazione, l'articolo 7 del Decreto Legge n. 269/2003 va analizzato con l’articolo 9 del Dlgs n. 472/1997 che disciplina il tema del concorso con un soggetto esterno della società ovvero il rapporto tra la condotta illecita della società e l’eventuale terzo che abbia concorso a quell’illecito.
Le due norme vanno armonizzate, adattando il concorso dell’articolo 9, Dlgs 472/1997 alla finalità dell’articolo 7, Dl 269/2003.
Analoga pronuncia in cui viene analizzata la ratio dell’art. 7 del Decreto Legge n. 269 del 2003 è sentenza n. 20697 del 25 luglio 2024.
Si è sottolienato come il concorso deve afferire ad un soggetto terzo, autonomo centro di interessi, a cui sia addebitabile il comune interesse nella condotta illecita, al fine di perseguire autonomi vantaggi, distinti da quelli della società. Diversamente, si rientra nell’area di operatività dell’articolo 7, secondo cui secondo cui le sanzioni amministrative legate alle questioni fiscali di società dotate di personalità giuridica debbano essere attribuite esclusivamente alla persona giuridica stessa.
Quindi, il vantaggio del soggetto terzo non deve essere rappresentato dal solo compenso professionale percepito, ma deve trattarsi di un quidpluris ossia un beneficio che vada oltre l’onorario per la prestazione offerta.
Si tratta di ipotesi in cui un consulente rivesta anche altri ruoli, ad esempio come “suggeritore”, diretto a curare operazioni che permettano di raggiungere obiettivi illeciti.
Quando ciò avviene, va riconosciuto il concorso del consulente nelle condotte illecite, con conseguente applicazione anche al terzo, estraneo alla società, delle sanzioni.
Va da sé che il comportamento del consulente deve essere oggetto di accertamento di fatto.
Il principio di diritto enunciato della sentenza n. 23229 del 28 agosto 2024 è il seguente: In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell’articolo 7, Dl n. 269/2003, convertito, l’applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite con conseguente applicazione nei suoi confronti dell’articolo 9 del Dlgs n. 472 del 1997.
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