Illecito amministrativo Autonomo dal penale

Pubblicato il 25 febbraio 2017

La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 Legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), secondo cui “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

Detta disposizione, secondo il Tribunale rimettente, risulterebbe sospetta di incostituzionalità, nella parte in cui non prevede la propria applicabilità alle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come “penale” ai sensi del diritto convenzionale. Ciò che determinerebbe – a detta del medesimo giudice – una violazione degli artt. 3, 25 e 117 Cost., nonché degli artt. 6 e 7 Cedu.

Le sanzioni amministrative nella specie oggetto di giudizio, sono quelle previste dall'art. 18 bis comma 4 del D. Lgs.. n. 66/2003 e s.m.i., in materia di apparato sanzionatorio concernente le violazioni sull'orario di lavoro. Ai sensi di detta disposizione, in particolare, la violazione da parte del datore di lavoro, dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri/settimanali dei dipendenti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

Orbene il citato art. 18 bis è stato tuttavia dichiarato illegittimo dalla medesima Corte Costituzionale, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della violazione, avverso la cui esecuzione è stato nella specie proposto ricorso in opposizione (che il giudice rimettente è chiamato qui a decidere).

In considerazione dell’elevato ammontare della sanzione amministrativa in questione e della conseguente afflittività delle stessa, nonché della finalità che essa persegue - non meramente risarcitoria ma preventiva e repressiva del fenomeno dello sfruttamento del lavoro – il giudice rimettente ha ritenuto che ad essa dovesse essere riconosciuta natura sostanzialmente penale, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu.

Da qui, la questione di illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 30 Legge n. 87/1953, laddove non prevede la sua applicabilità a sanzioni amministrative dotate di tali caratteristiche.

Garanzie circoscritte al penale

Questione di costituzionalità tuttavia respinta dalla Consulta, che già in altre precedenti sue pronunce ha avuto modo di ribadire il principio di autonomia dell’illecito amministrativo dal diritto penale, e di considerare legittima la mancata estensione agli illeciti amministrati di taluni principi operanti nel diritto penale (come per l’appunto il contestato art. 30). E ciò sulla considerazione che tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi.

La qualificazione degli illeciti e la conseguente sfera delle garanzie, circoscritta ad alcuni settori dell’ordinamento ed esclusa per altri, risponde, dunque – conclude la Corte con sentenza n. 43 del 24 febbraio 2017 - a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati, e sindacabile da questo medesimo Collegio solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio.

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