L’autore esamina l’istituto del Trust dal punto di vista tributario, dal momento che recentemente è stato disciplinato in tale ambito (articoli 44, comma 1, lettera g-sexies, e 73 del Tuir) e non ancora in maniera completa in quello civile. Dal punto di vista penale può dare serie conseguenze solo nel caso sia fittizio o simulato, ovvero in caso di “sham-trust”. In capo ai soggetti, come i consulenti tra cui i commercialisti, che eventualmente avranno preso parte al Trust, potranno essere prese misure sanzionatorie. In particolare i casi sono due:
- se si siano prestati alla costituzione di trust che mascherano attività di riciclaggio o di impiego di denaro proveniente da delitto, i professionisti incapperanno in pesanti sanzioni amministrative;
- se il trust è regolare si opera la distinzione tra trust “opachi” (considerati soggetti passivi d’imposta) e trust “trasparenti” (con individuazione dei beneficiari), i primi configurano reati tributari e per i secondi i reati fiscali saranno riferibili solo ai beneficiari.
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