Il tradimento prima delle nozze non conta

Pubblicato il 18 marzo 2014 La Corte di cassazione, con sentenza n. 6032 del 14 marzo 2014, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo contro la sentenza della Corte di appello con la quale era stata rigettata la sua domanda di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto del tutto congrua e logica la motivazione resa in sede di gravame e con la quale era stato escluso che la riserva mentale del ricorrente relativa ad uno dei bona matrimonii fosse conosciuta o, comunque, conoscibile, con l'uso della normale diligenza, da parte dell'altro coniuge.

Di alcun rilievo, per i giudici di merito, l'assunto addotto dal ricorrente secondo cui la moglie avrebbe dovuto intuire le sue riserve mentali rispetto al matrimonio alla luce dei numerosi tradimenti che aveva subito durante il fidanzamento.
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