Il tradimento prima delle nozze non conta
Pubblicato il 18 marzo 2014
La Corte di cassazione, con
sentenza n. 6032 del 14 marzo 2014, ha rigettato il
ricorso presentato da un uomo contro la sentenza della Corte di appello con la quale era stata rigettata la sua domanda di
delibazione di sentenza ecclesiastica d
i nullità del matrimonio.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto del tutto
congrua e logica la motivazione resa in sede di gravame e con la quale era stato escluso che la
riserva mentale del ricorrente relativa ad uno dei
bona matrimonii fosse
conosciuta o, comunque, conoscibile, con l'uso della normale diligenza, da parte dell'altro coniuge.
Di alcun rilievo, per i giudici di merito, l'assunto addotto dal ricorrente secondo cui la moglie avrebbe dovuto intuire le sue riserve mentali rispetto al matrimonio alla luce dei
numerosi tradimenti che aveva subito durante il fidanzamento.