Il termine per impugnare decorre dalla cessazione della sospensione feriale
Pubblicato il 07 marzo 2013
La disciplina della sospensione feriale dei termini è disciplina speciale, le cui eccezioni sono da considerarsi tassative, rispondendo la ratio della normativa ad assicurare le concrete possibilità di un’efficace azione difensiva.
Così, “
un’argomentazione secondo cui la previsione di un’eccezione ulteriore, rispetto a quelle sole previste dalla Legge n. 742/1969, e fondata sulla peculiare natura del giudizio direttissimo che, quale sia il rito prescelto, segua la convalida dell’arresto, estenderebbe i propri effetti anche al sistema delle impugnazioni, risulta asistematica”.
Ne consegue che, “
fuori dei casi previsti dall’articolo 2.1 legge 742/1969, il termine ex articolo 585 del Codice di procedura penale per impugnare una sentenza deliberata nel periodo feriale in esito a giudizio conseguente alla convalida dell’arresto decorre dalla cessazione della sospensione”.
È quanto sancito dalla Corte di cassazione, nel testo della
sentenza n. 10347 del 6 marzo 2013, con cui è stata cassata la decisione della Corte di appello di Venezia di inammissibilità dell’impugnazione proposta da un soggetto, condannato in primo grado nell’ambito di un giudizio direttissimo, per tardività della stessa; per i giudici veneziani, in particolare, la decorrenza del termine di 15 giorni - applicabile al caso ai sensi della lettera a) dell’articolo 585.1 del Codice di procedura penale - non era soggetta alla sospensione feriale, in ragione dell’urgenza insita nel rito direttissimo medesimo.