Il sostituto difensore non può chiedere il rito abbreviato

Pubblicato il 01 settembre 2015

Con sentenza n. 35786 depositata il 31 agosto 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha accolto il ricorso di un imputato, condannato per il reato di riciclaggio.

Avverso la pronuncia d'appello, il ricorrente lamentava la nullità del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, su richiesta di un difensore sostituto di quello di fiducia, non munito di apposita procura speciale.

Accogliendo la censura, la Cassazione ha chiarito come sia ormai pacifico in giurisprudenza, ritenere che il sostituto del difensore di fiducia – a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti - non sia legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato. Qualora ciò avvenga (come nel caso di specie) si determina pertanto la nullità del procedimento che, se pure assoluta, è di ordine generale e va dunque eccepita nei motivi di appello, oppure rilevata d'ufficio nel corso del giudizio di secondo grado.

L'applicazione dell' art. 102 c.p.c. infatti - ha specificato la Corte Suprema- concerne la sostituzione del difensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale, ma non comporta la sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'"intuitus personae" ed esulano da quelli tipici, inerenti lo svolgimento del mandato difensivo.  

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