Il sostegno all'alunno disabile va sempre garantito
Pubblicato il 26 novembre 2014
Per le Sezioni unite civili di Cassazione –
sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014 – il
diritto all'istruzione dei disabili è ascritto alla categoria dei
diritti fondamentali.
La tutela di questo diritto – continua la Corte – passa attraverso l'
attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, “
mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna”.
Così, una volta che il
piano educativo individualizzato ed elaborato con il concorso di insegnanti e di operatoti della pubblica sanità abbia
prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versi in situazione di handicap particolarmente grave, l'
amministrazione scolastica è
priva di un
potere discrezionale capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa la misura di quel supporto integrativo.
Discriminazione indiretta se si omettono le misure di integrazione e sostegno
Ne discende che l'
omissione o le insufficienze nell'
apprestamento di queste attività di integrazione e sostegno si risolvono in una sostanziale
contrazione del diritto fondamentale del disabile ad avere
pari opportunità nella
fruizione del servizio scolastico con conseguente concretizzazione di una
discriminazione indiretta.