Il sostegno all'alunno disabile va sempre garantito

Pubblicato il 26 novembre 2014 Per le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014 – il diritto all'istruzione dei disabili è ascritto alla categoria dei diritti fondamentali.

La tutela di questo diritto – continua la Corte – passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, “mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna”.

Così, una volta che il piano educativo individualizzato ed elaborato con il concorso di insegnanti e di operatoti della pubblica sanità abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versi in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa la misura di quel supporto integrativo.

Discriminazione indiretta se si omettono le misure di integrazione e sostegno

Ne discende che l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento di queste attività di integrazione e sostegno si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico con conseguente concretizzazione di una discriminazione indiretta.
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