Il socio anche amministratore di società non paga la doppia contribuzione

Pubblicato il 19 febbraio 2010
Di grande interesse si rivela l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, nella sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, sulla prassi seguita dall’Inps della richiesta di una doppia iscrizione per i soci di società che svolgono doppia attività.

I magistrati molto chiaramente affermano che il socio di società commerciale, nella specie S.r.l., che svolge la propria attività abitualmente in azienda e che ricopre la funzione di amministratore, anche unico, della medesima, percependo apposito compenso, non è obbligato alla doppia iscrizione alla gestione commercianti ed a quella separata e quindi non è soggetto ad una doppia contribuzione.

La sentenza indica che quando si verifica il suddetto caso sarà lo stesso Istituto previdenziale che dovrà scegliere se iscrivere il socio nella gestione dei commercianti ovvero in quella separata, in base alla prevalenza dell’attività svolta. Compiuto tale passo, la contribuzione dovrà essere calcolata in base ai redditi percepiti e derivanti dalle attività considerate prevalenti e sulla base delle norme applicabili alla gestione di competenza.

 Enorme è la soddisfazione dell’Int, l’istituto dei tributaristi, che da un biennio dà battaglia all’Inps sulla necessità di porre fine alla doppia iscrizione dopo recenti pronunce delle singole sezioni della Corte suprema; ora con la sentenza delle Sezioni Unite l’Istituto dovrà uniformarsi al principio affermato affinché non si verifichi un vertiginoso aumento delle controversie da parte degli iscritti alle gestioni.
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